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Ordinanza — n. 15904/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15904/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15904/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA CORTE UMBERTO nato a PALERMO il 12/07/1990 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 27 febbraio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Umberto La Corte per i reati di furto aggravato ed occupazione abusiva di immobile e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'applicazione delle aggravanti della violenza su cose destinate a pubblico servizio, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allacci() abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440) e che è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15904/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440) e che è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia furto di lieve entità risarcimento per atto illecito materiale elettrico e apparecchiature radio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA CORTE UMBERTO nato a PALERMO il 12/07/1990 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 27 febbraio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Umberto La Corte per i reati di furto aggravato ed occupazione abusiva di immobile e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'applicazione delle aggravanti della violenza su cose destinate a pubblico servizio, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allacci() abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440) e che è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de