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Ordinanza — n. 15901/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15901/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALIANO LUIGI nato a NAPOLI il 25/01/1981 RICCITIELLO MARIO nato a NAPOLI il 06/06/1987 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALIANO LUIGI nato a NAPOLI il 25/01/1981 RICCITIELLO MARIO nato a NAPOLI il 06/06/1987 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Parole chiave

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esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità uso di un documento falso contraffazione di merci frode alla legge sugli stranieri partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALIANO LUIGI nato a NAPOLI il 25/01/1981 RICCITIELLO MARIO nato a NAPOLI il 06/06/1987 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DXRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, applicando le attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Napoli del 3 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Caliano, Luigi Capuano e Mario Riccitiello per il reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i ricorsi degli imputati Caliano e Riccitiello, che chiedono la riqualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 497-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (ex multis:

Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasarny, Rv. 277427); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:onnma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci