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Ordinanza — n. 15900/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15900/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO CARMELO nato a PATERNO il 27/11/1973 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15900/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO CARMELO nato a PATERNO il 27/11/1973 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito danneggiamento d'impianti elettrici abbandono del procedimento per truffa reato mancato ritiro della querela penale incendio intenzionale aggravato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO CARMELO nato a PATERNO il 27/11/1973 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DHRITTO - che con la sentenza predibattimentale indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha riformato, dichiarando il reato estinto per prescrizione, la sentenza del Tribunale di Catania del 13 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Carmelo Marano per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che i motivi del ricorso dell'imputato, volti a denunciare la abnormità del provvedimento che aveva disposto la sua citazione in giudizio e l'omessa assunzione di una prova decisiva, sono inammissibili per mancanza di interesse, poiché tendono ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente, atteso che, non avendo il ricorrente manifestato l'intenzione di rinunciare alla prescrizione in caso di annullamento con rinvio della sentenza qui impugnata, il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare il reato estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che impone di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità indicate nella medesima disposizione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci