Sentenza — n. 15899/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINIO SALVATORE nato a FOGGIA il 21/07/1985 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 25 marzo 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Gerboni e Salvatore Minio per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non emergendo la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato, commesso in data 22 gennaio 2015, è ormai estinto, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, anche considerando i periodi in cui il termine è rimasto sospeso;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15899/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato, commesso in data 22 gennaio 2015, è ormai estinto, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, anche considerando i periodi in cui il termine è rimasto sospeso;
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINIO SALVATORE nato a FOGGIA il 21/07/1985 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 25 marzo 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Gerboni e Salvatore Minio per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non emergendo la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato, commesso in data 22 gennaio 2015, è ormai estinto, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, anche considerando i periodi in cui il termine è rimasto sospeso;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 08/0