Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15898/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15898/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15898/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASPRI ALESSIO nato a MESSINA il 01/01/1997 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO S.ARACO; Aspri Alessio impugna la sentenza del 29/06/2022 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 14 luglio 2022 del Tribunale di Messina, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.. Deduce la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla ritenuta colpevolezza. Ritenuto che tutti i rilievi del ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod.pen; Ordinanza — n. 15898/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen.. Deduce la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla ritenuta colpevolezza. Ritenuto che tutti i rilievi del ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;

Parole chiave

Generato dall'IA
esame nel merito censura dell'apprezzamento delle prove motivi di revisione motivazione del mutamento giurisprudenza censure procedurali pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod.pen
Aspri Alessio impugna la sentenza del 29/06/2022 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 14 luglio 2022 del Tribunale di Messina, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASPRI ALESSIO nato a MESSINA il 01/01/1997 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO S.ARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Aspri Alessio impugna la sentenza del 29/06/2022 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 14 luglio 2022 del Tribunale di Messina, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.. Deduce la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla ritenuta colpevolezza. Ritenuto che tutti i rilievi del ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;

Considerato che, perciò, l'impugnazione non contiene censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre 2