Ordinanza — n. 15895/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERCHIO MARIO nato a NAPOLI il 24/09/1992 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Pierchio Mario impugna la sentenza del 24/03/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 9 aprile 2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 628 cod.pen.. Deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento in fase di contestazione e il vizio di motivazione in relazione alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen.. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia di inutilizzabilità e della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod.pen; Ordinanza — n. 15895/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod.pen.. Deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento in fase di contestazione e il vizio di motivazione in relazione alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen.. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia di inutilizzabilità e della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERCHIO MARIO nato a NAPOLI il 24/09/1992 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pierchio Mario impugna la sentenza del 24/03/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 9 aprile 2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 628 cod.pen.. Deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento in fase di contestazione e il vizio di motivazione in relazione alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen.. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia di inutilizzabilità e della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;
Considerato che, perciò, l'impugnazione non contiene censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr