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Ordinanza — n. 15892/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15892/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15892/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONE SALVATORE nato a MESSINA il 21/03/1974 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; n Scimone Salvatore impugna la sentenza del 29/03/2021 della Corte di appello di Messina, che ha ridotto la pena inflittagli dal Tribunale di Messina con sentenza in data 2 marzo 2020, per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. e all'art. 533 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della prova del reato; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;

Regesto Legislator

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art. 192 cod.proc.pen, art. 533 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 15892/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. e all'art. 533 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della prova del reato; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;

Parole chiave

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motivazione nel merito pluralità di motivazioni esame nel merito motivi di cassazione difetto di motivazione sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod.proc.pen
Deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc.pen.
art. 533 cod.proc.pen
e all'art. 533 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONE SALVATORE nato a MESSINA il 21/03/1974 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Scimone Salvatore impugna la sentenza del 29/03/2021 della Corte di appello di Messina, che ha ridotto la pena inflittagli dal Tribunale di Messina con sentenza in data 2 marzo 2020, per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. e all'art. 533 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della prova del reato; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;

Considerato che, perciò, l'impugnazione non contiene censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr