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Ordinanza — n. 15890/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15890/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15890/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE VINCENZO nato a LOCRI il 14/12/1967 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Cecero Vincenzo impugna la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza in data 17 aprile 2018 del Tribunale di Locri, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen.. contestato al capo 21. Deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod.pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagon sta a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod.pen; Ordinanza — n. 15890/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648-bis cod.pen.. contestato al capo 21. Deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod.pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagon sta a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;

Parole chiave

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valutazione delle prove mancata prova di parzialità complessità della procedura procedimenti e rimedi accessori prova facilitata argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod.pen
Cecero Vincenzo impugna la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza in data 17 aprile 2018 del Tribunale di Locri, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE VINCENZO nato a LOCRI il 14/12/1967 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cecero Vincenzo impugna la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza in data 17 aprile 2018 del Tribunale di Locri, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen.. contestato al capo 21. Deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod.pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagon sta a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata;

Considerato che, perciò, l'impugnazione non contiene censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre