Ordinanza — n. 15889/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO MICHELE nato a NAPOLI il 04/09/1959 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Latina, in data 8 aprile 2015, nei confronti di Michele Gargiulo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura. Considerato che il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., in base ai quali, nei casi di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere; ritenuto che il secondo motivo, in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., in base ai quali, nei casi di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere; ritenuto che il secondo motivo, in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO MICHELE nato a NAPOLI il 04/09/1959 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Latina, in data 8 aprile 2015, nei confronti di Michele Gargiulo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura. Considerato che il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., in base ai quali, nei casi di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere; ritenuto che il secondo motivo, in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicem