Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of facts and sentencing outside appellate limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Debora Cui inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft, arguing flaws in the factual reconstruction and sentencing. The court rejected these claims because they sought a new evaluation of evidence and penalty congruity, which are reserved for the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of probative sources or a new reconstruction of facts, nor a new assessment of sentencing congruity, as these fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUI DEBORA nato a CARBONIA il 04/06/1973 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, in data 31 maggio 2021, nei confronti di Debora Cui, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Ritenuto che i primi tre motivi, con i quali si deducono vizi motivazionali in ordine alla ricostruzione dei fatti e in punto di responsabilità, non sono consentiti in sede di legittimità perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato che il quarto motivo in punto di trattamento sanzionatorio è generico e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura prossima al minimo edittale, ritenendola adeguata alla gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20