Italian court dismisses appeal as groundless due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Omar Martelli inadmissible, confirming the lower court's decision on his criminal sentence. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's appropriateness, but the court found his sole ground entirely lacking in specificity and manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely lacking in specificity and manifestly unfounded, particularly when they merely request a new evaluation of sentencing congruity without challenging the logical basis of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLI OMAR nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 05/08/1990 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Rovigo, in data 10 giugno 2019, nei confronti di Omar Martelli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 493-ter cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è del tutto privo di specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 3 ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, che aveva individuato la pena base in misura corrispondente al minimo edittale ed operato un congruo aumento per la continuazione in ragione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre