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Ordinanza — n. 15886/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating evidence and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enzo Flammini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the granting of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments inappropriate for a legality review. The court ruled that the lower court's denial of mitigation was based on a lack of positive elements and that the sentencing was not arbitrary, thus rejecting the procedural grounds for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: In a legality review, arguments seeking a re-evaluation of evidence or the granting of generic mitigating circumstances without specific procedural errors are inadmissible as they require a new factual assessment.

Parole chiave

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legality review evidence re-evaluation generic mitigating circumstances inadmissible appeal sentencing proportionality pena pecuniaria sospesa attenuazione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 8 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, in data 22 giugno 2021, nei confronti di Enzo Flammini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
5, ove la Corte territoriale nega le circostanze di cui all'art. 62-bis coli.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 8 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, in data 22 giugno 2021, nei confronti di Enzo Flammini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
3 e 4), è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., R.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
277758); ritenuto che le doglianze inerenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLAMMINI ENZO nato a LECCE NEI MARSI il 25/05/1951 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 8 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, in data 22 giugno 2021, nei confronti di Enzo Flammini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, in punto di prova della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di ampia argomentazione sul punto (si vedano pagg. 3 e 4), è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., R. 277758); ritenuto che le doglianze inerenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente il riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale nega le circostanze di cui all'art. 62-bis coli. pen., non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione); osservato che le censure relative alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, che aveva individuato la pena in misura corrispondente al minimo edittale, ritenendola equa e conforme a giustizia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il