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Ordinanza — n. 15885/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for inadmissibility as they seek new fact-finding beyond the appellate court's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15885/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Antonio and Luca Lanni inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and facts, but the court held that such arguments are reserved for the trial court, not the appellate stage. Consequently, the appeals were rejected because they attempted to substitute the original judge's factual assessment with new criteria.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal matters are inadmissible if they seek a re-evaluation of evidence or a reconstruction of facts through criteria different from those adopted by the trial judge, as this exceeds the scope of the appellate review.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility appellate review factual reconstruction evidence evaluation scope of appeal court costs estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANNI ANTONIO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 24/07/1993 LANNI LUCA nato a GAGLIANO DEL CAPO il 23/02/1996 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 21 febbraio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Lecce, in data 17 febbraio 2021, nei confronti di Antonio Lanni e Luca Lanni, ha confermato le condanne in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 629, 635, 337 e 582 cod. pen. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi, presentati con unico atto, in punto di prova della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr