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Ordinanza — n. 15881/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific evidence review and improper re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Dangelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for vitiating the lower court's identification of the victim and challenged an aggravating circumstance regarding the victim's age. The court rejected these claims because they lacked specific evidence of factual misinterpretation and sought to re-evaluate the trial judge's assessment of evidence, which is outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence or lack specific indications of factual errors, as the court's role is limited to checking legal correctness, not re-examining the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation review evidence re-evaluation aggravating circumstance victim identification court costs procedural defect reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
Art. 628, third paragraph, no. 3-quinquies, Penal Code
3 - 6 sull'identificazione fotografica dell'imputato, riscontrata nel rinvenimento degli indumenti e nella bicicletta utilizzati per la consumazione della rapina); osservato che le doglianze del secondo motivo, inerenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006
Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, è manifestamente infondato perché, dalla lettura del provvedimento impugnato ed alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
234099 e Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011
280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANGELO MAURIZIO nato a BARLETTA il 23/01/1971 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 15 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, in data 19 ottobre 2020, nei confronti di Maurizio Dangelo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, è manifestamente infondato perché, dalla lettura del provvedimento impugnato ed alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099 e Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085), i vizi lamentati, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di prove decisive e basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, sono smentiti da un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità (si vedano pagg. 3 - 6 sull'identificazione fotografica dell'imputato, riscontrata nel rinvenimento degli indumenti e nella bicicletta utilizzati per la consumazione della rapina); osservato che le doglianze del secondo motivo, inerenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione priva di criticità giustificative (si veda pag. 7 sulla prova indiziaria della consapevolezza dell'età avanzata della persona offesa), sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e tendono ad enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli al ricorrente (ed invero l'aggravante è stata applicata in regime di subvalenza rispetto alle opposte circostanze); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20