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Ordinanza — n. 15880/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15880/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC ZIVAN nato a TARANTO il 24/08/1997 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 14 giugno 2021, nei confronti di Djordjevic Zivan, condannato per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato che il ricorso è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 14 giugno 2021, nei confronti di Djordjevic Zivan, condannato per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato che il ricorso è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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danneggiamento danno patrimoniale risarcimento del danno civile danno differenziale danno di guerra danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 14 giugno 2021, nei confronti di Djordjevic Zivan, condannato per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC ZIVAN nato a TARANTO il 24/08/1997 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 14 giugno 2021, nei confronti di Djordjevic Zivan, condannato per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato che il ricorso è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre 202