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Ordinanza — n. 15875/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15875/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15875/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAGATA MASSIMO nato a MATERA il 14/04/1968 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Santagata Massimo impugna la sentenza del 10/02/2022 della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza in data 11 giugno 2019 del Tribunale di Matera, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.pen., in merito alla provenienza delittuosa della patente falsa; la violazione degli artt. 477 e 482 cod.pen., per il mancato riconoscimento del falso grossolano; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata; ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso affronta temi affatto estranei alla posizione di Santagata, visto che la grossolanità del falso attiene alla contraffazione della patente, ossia per un reato che non gli è stato contestato e per il quale non ha riportato condanna;

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen; Ordinanza — n. 15875/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.pen., in merito alla provenienza delittuosa della patente falsa; la violazione degli artt. 477 e 482 cod.pen., per il mancato riconoscimento del falso grossolano; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata; ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso affronta temi affatto estranei alla posizione di Santagata, visto che la grossolanità del falso attiene alla contraffazione della patente, ossia per un reato che non gli è stato contestato e per il quale non ha riportato condanna;

Parole chiave

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contraffazione di merci uso di un documento falso altri reati contravvenzione alla circolazione guida nonostante revoca della patente contravvenzione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.pen., in merito alla provenienza delittuosa della patente falsa; la violazione degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAGATA MASSIMO nato a MATERA il 14/04/1968 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Santagata Massimo impugna la sentenza del 10/02/2022 della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza in data 11 giugno 2019 del Tribunale di Matera, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.pen., in merito alla provenienza delittuosa della patente falsa; la violazione degli artt. 477 e 482 cod.pen., per il mancato riconoscimento del falso grossolano; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata; ritenuto, altresì, che il secondo motivo di ricorso affronta temi affatto estranei alla posizione di Santagata, visto che la grossolanità del falso attiene alla contraffazione della patente, ossia per un reato che non gli è stato contestato e per il quale non ha riportato condanna;

Considerato che, perciò, l'impugnazione non contiene censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al O agamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dic