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Ordinanza — n. 15874/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15874/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 27/11/1997 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, in data 21 aprile 2021, nei confronti di Gennaro Esposito, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al trattamento circostanziale, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contalldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione, impllicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di rnero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 11, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti alla luce dell'assenza di elementi positivi da valorizzare in rapporto alla mancanza di resipiscenza e alla gravità dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 15874/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al trattamento circostanziale, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contalldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione, impllicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di rnero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 11, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti alla luce dell'assenza di elementi positivi da valorizzare in rapporto alla mancanza di resipiscenza e alla gravità dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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circostanze attenuanti verosimiglianza dei motivi d'asilo mancata prova di parzialità difetto di motivazione motivi di cassazione valutazione delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 27/11/1997 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, in data 21 aprile 2021, nei confronti di Gennaro Esposito, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al trattamento circostanziale, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contalldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione, impllicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di rnero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 11, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti alla luce dell'assenza di elementi positivi da valorizzare in rapporto alla mancanza di resipiscenza e alla gravità dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre