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Ordinanza — n. 15873/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15873/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO MARIA GRAZIA nato a MESSINA il 02/07/1967 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 17 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in data 14 luglio 2020, nei confronti di Maria Grazia Mauro, condannata per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15873/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale procedure di ricorso motivi di cassazione corruzione nell'esecuzione forzata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO MARIA GRAZIA nato a MESSINA il 02/07/1967 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 17 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in data 14 luglio 2020, nei confronti di Maria Grazia Mauro, condannata per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281.085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre