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Ordinanza — n. 15871/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15871/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTA SILVIA nato a VIAREGGIO il 11/01/1979 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, in data 3 dicembre 2018, nei confronti di Silvia Betta, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.628 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15871/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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scemata imputabilità responsabilità penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale difetto di motivazione indennità per menomazione dell'integrità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTA SILVIA nato a VIAREGGIO il 11/01/1979 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, in data 3 dicembre 2018, nei confronti di Silvia Betta, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.628 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, anche in considerazione della circostanza (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre 2