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Ordinanza — n. 15869/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15869/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15869/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOTTI SILVIA nato a CECINA il 02/10/1980 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa, in data 12 giugno 2018, nei confronti di Silvia Lotti, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 62, primo comma, n.4, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 2 sulla non particolare tenuità dell'offesa per l'entità del pregiudizio, le pianificate modalità della condotta e la spiccata aggressività nonché sulla non speciale tenuità del danno patrimoniale per le medesime ragioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 15869/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 62, primo comma, n.4, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 2 sulla non particolare tenuità dell'offesa per l'entità del pregiudizio, le pianificate modalità della condotta e la spiccata aggressività nonché sulla non speciale tenuità del danno patrimoniale per le medesime ragioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali obbligo di articolare le censure allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa, in data 12 giugno 2018, nei confronti di Silvia Lotti, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOTTI SILVIA nato a CECINA il 02/10/1980 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa, in data 12 giugno 2018, nei confronti di Silvia Lotti, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 62, primo comma, n.4, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 2 sulla non particolare tenuità dell'offesa per l'entità del pregiudizio, le pianificate modalità della condotta e la spiccata aggressività nonché sulla non speciale tenuità del danno patrimoniale per le medesime ragioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr