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Ordinanza — n. 15868/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15868/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15868/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH DENIS nato a PISTOIA il 03/09/1984 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Pistoia, in data 9 maggio 2017, nei confronti di Denis Levacovich, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosissimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 15868/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosissimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente eccezione di illegalità fine di indebito profitto possesso illecito di stupefacenti imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Pistoia, in data 9 maggio 2017, nei confronti di Denis Levacovich, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH DENIS nato a PISTOIA il 03/09/1984 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Pistoia, in data 9 maggio 2017, nei confronti di Denis Levacovich, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosissimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre 2