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Ordinanza — n. 15866/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15866/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15866/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALAPAC MLADEN nato il 13/12/1963 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 9 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, in data 9 febbraio 2018, nei confronti di Mladen Kalapac, condannato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo, relativo alla tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione priva di criticità giustificative (si veda pag. 2 sulla consapevolezza chiara e indiscutibile dell'avvenuta consumazione del reato in suo danno, nel caso di specie maturata solo allorquando il ricorrente si rese irreperibile), sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 15866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo, relativo alla tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione priva di criticità giustificative (si veda pag. 2 sulla consapevolezza chiara e indiscutibile dell'avvenuta consumazione del reato in suo danno, nel caso di specie maturata solo allorquando il ricorrente si rese irreperibile), sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale preclusione per tardività momento del reato motivazione tardiva inosservanza del termine violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 9 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, in data 9 febbraio 2018, nei confronti di Mladen Kalapac, condannato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALAPAC MLADEN nato il 13/12/1963 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 9 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, in data 9 febbraio 2018, nei confronti di Mladen Kalapac, condannato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo, relativo alla tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione priva di criticità giustificative (si veda pag. 2 sulla consapevolezza chiara e indiscutibile dell'avvenuta consumazione del reato in suo danno, nel caso di specie maturata solo allorquando il ricorrente si rese irreperibile), sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr