Ordinanza — n. 15859/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBALDI REMO nato a FOGGIA il 03/01/1971 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, in data 12 giugno 2019, nei confronti di Remo Tibaldi, condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Ritenuto che il motivo in punto di prova della penale responsabilità non è consentito in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15859/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 648-bis cod. pen. Ritenuto che il motivo in punto di prova della penale responsabilità non è consentito in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBALDI REMO nato a FOGGIA il 03/01/1971 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, in data 12 giugno 2019, nei confronti di Remo Tibaldi, condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Ritenuto che il motivo in punto di prova della penale responsabilità non è consentito in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato, inoltre, che le doglianze inerenti al ricorso alla motivazione per relationem sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161;
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); osservato che l'ulteriore censura, relativa alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondata in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di riciclaggio, che si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963), si distingue dal delitto di ricettazione anche in relazione all'elemento materiale, che non consiste nella mera disponibilità di beni provenienti da delitto, ma nel compimento di operazioni connotate dall'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza di tali beni (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giame', Rv. 270302); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.A k Così deciso, il