Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15858/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15858/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAYER MARCO nato a GENOVA il 17/08/1964 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, in data 15 ottobre 2019, nei confronti di Marco Mayer, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione priva di criticità giustificative (si vedano pagg. 3 e 4 sull'inattendibilità della giustificazione in quanto non resa nell'immediatezza dei fatti e non conciliabile con l'accertata presenza dell'autovettura nel territorio parmense), sono una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 15858/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione priva di criticità giustificative (si vedano pagg. 3 e 4 sull'inattendibilità della giustificazione in quanto non resa nell'immediatezza dei fatti e non conciliabile con l'accertata presenza dell'autovettura nel territorio parmense), sono una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

Generato dall'IA
spese del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente uso di veicolo a motore infrazione alle norme della circolazione stato difettoso del veicolo contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 707 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, in data 15 ottobre 2019, nei confronti di Marco Mayer, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAYER MARCO nato a GENOVA il 17/08/1964 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, in data 15 ottobre 2019, nei confronti di Marco Mayer, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione priva di criticità giustificative (si vedano pagg. 3 e 4 sull'inattendibilità della giustificazione in quanto non resa nell'immediatezza dei fatti e non conciliabile con l'accertata presenza dell'autovettura nel territorio parmense), sono una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di meril:o (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr