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Ordinanza — n. 15857/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15857/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE IVAN nato a SALERNO il 05/07/1994 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, in data 12 novembre 2020, nei confronti di Ivan Senatore, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, inerenti alla prova dell'elemento soggettivo e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, sono privi del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, per come integrate da quelle, condivise e richiamate, del primo giudice nonché manifestamente infondati in quanto i giudici del merito hanno, con corretti argomenti logico-giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154), ampiamente argomentato sul punto (si vedano, in particolare, pag. 2 sul richiamo per relationem al primo grado, pag. 4 sul dolo eventuale desunto dalla non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, pag. 5 sulla rilevanza non marginale della condotta, alla luce di una valutazione complessiva e non soltanto del precedente erroneamente indicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 15857/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, inerenti alla prova dell'elemento soggettivo e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, sono privi del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, per come integrate da quelle, condivise e richiamate, del primo giudice nonché manifestamente infondati in quanto i giudici del merito hanno, con corretti argomenti logico-giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154), ampiamente argomentato sul punto (si vedano, in particolare, pag. 2 sul richiamo per relationem al primo grado, pag. 4 sul dolo eventuale desunto dalla non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, pag. 5 sulla rilevanza non marginale della condotta, alla luce di una valutazione complessiva e non soltanto del precedente erroneamente indicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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indagine per frode iva usurpazione d'identità reati contro la sfera personale riservata fornitore di servizi di telecomunicazione uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, in data 12 novembre 2020, nei confronti di Ivan Senatore, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE IVAN nato a SALERNO il 05/07/1994 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, in data 12 novembre 2020, nei confronti di Ivan Senatore, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, inerenti alla prova dell'elemento soggettivo e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, sono privi del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, per come integrate da quelle, condivise e richiamate, del primo giudice nonché manifestamente infondati in quanto i giudici del merito hanno, con corretti argomenti logico-giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154), ampiamente argomentato sul punto (si vedano, in particolare, pag. 2 sul richiamo per relationem al primo grado, pag. 4 sul dolo eventuale desunto dalla non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, pag. 5 sulla rilevanza non marginale della condotta, alla luce di una valutazione complessiva e non soltanto del precedente erroneamente indicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr