Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15609/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15609/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15609/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASIMOV TOFIK nato il 29/04/1963 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Tofik Kasimov avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di lesioni personali.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 15609/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda ultima parte di pag. 7 della sentenza impugnata in cui si valorizza in - chiave negativa sia la gravità della condotta da parte dell'imputato sia il suo comportamento disdicevole successivo al reato, quando non ha esitato a frapporre ostacoli al chiamare il 118 per i soccorsi).

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima testimonianze contraddittorie accertamento inesatto dei fatti lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 bis cod. pen
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASIMOV TOFIK nato il 29/04/1963 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Tofik Kasimov avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di lesioni personali.

2. Ritenuto che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'attendibilità ed alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - ritenute incerte e confuse - ed alla valutazione degli elementi di prova a carico e di quelli con valenza difensiva, sono riproduttivi di profili di censura (si eccepiscono, appunto, i ricordi confusi e contraddittori della vittima del reato e l'errata ricostruzione dei fatti) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pag. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motiva in ordine alle fonti probatorie poste a fondamento della responsabilità dell'imputato e segnala la genuirità delle dichiarazioni della persona offesa, superando le obiezioni su imprecisioni del ricordo solo marginali e la valenza dei testi a discarico, le dichiarazioni dei quali sono state opportunamente confrontate con le prove a carico).

3. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda ultima parte di pag. 7 della sentenza impugnata in cui si valorizza in - chiave negativa sia la gravità della condotta da parte dell'imputato sia il suo comportamento disdicevole successivo al reato, quando non ha esitato a frapporre ostacoli al chiamare il 118 per i soccorsi).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i