Ordinanza — n. 15608/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVARUSO GIUSEPPE nato a PALERMO il 31/12/1982 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giuseppe Calvaruso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna a carico dell'irrputato per il reato di tentato violenza privata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Giuseppe Calvaruso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna a carico dell'irrputato per il reato di tentato violenza privata.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVARUSO GIUSEPPE nato a PALERMO il 31/12/1982 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giuseppe Calvaruso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna a carico dell'irrputato per il reato di tentato violenza privata.
2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria e in particolar modo alla motivazione a sostegno della recidiva qualificata, è generico, affidato a deduzioni indeterminate ed aspecifiche, sviluppate tramite argomentazioni astratte e prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha adeguatamente argomentato quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 6 della decisione d'appello), insistendo sulla correlazione tra accentuata riprovevolezza desumibile dalla condotta in esame rispetto ai precedenti, omogenei e gravi, per reati connotati da minaccia e violenza (rapina, estorsione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio