Ordinanza — n. 15607/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CARA GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/05/1973 MARCHIONE FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 03/11/1977 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Giuseppe Di Cara e Francesco Paolo Marchione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati avverso la pronuncia di primo grado con cui erano stati ritenuti responsabili di concorso in tentato furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15607/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti i ricorsi proposti da Giuseppe Di Cara e Francesco Paolo Marchione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati avverso la pronuncia di primo grado con cui erano stati ritenuti responsabili di concorso in tentato furto aggravato.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CARA GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/05/1973 MARCHIONE FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 03/11/1977 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Giuseppe Di Cara e Francesco Paolo Marchione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati avverso la pronuncia di primo grado con cui erano stati ritenuti responsabili di concorso in tentato furto aggravato.
2. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso comune, con cui si denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, è formulato in maniera estremamente generica, apodittica ed assertiva, a fronte di una specifica motivazione della Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), replicando la medesima genericità riscontrata nell'atto di appel o, dal momento che questo non solo non si confronta con le argomentazioni puntuali della sentenza di primo grado, ma formula considerazioni astratte contestando la prova del reato.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbrai