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Ordinanza — n. 15606/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15606/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15606/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUKRI OSSAMA nato a MILANO il 25/06/1999 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 24 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ossama Choukri per i reati di lesione personale aggravata dall'uso di un'arma, porto ingiustificato di coltello e per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. e, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della omessa applicazione delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento sia alla gravità del fatto, desunta dalle modalità di esecuzione, sia alla personalità dell'imputato, già attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per altri reati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15606/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen. e, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della omessa applicazione delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento sia alla gravità del fatto, desunta dalle modalità di esecuzione, sia alla personalità dell'imputato, già attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per altri reati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi omissione di soccorso aggravamento della pena uso sproporzionato della forza attenuazione libera della pena oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUKRI OSSAMA nato a MILANO il 25/06/1999 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 24 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ossama Choukri per i reati di lesione personale aggravata dall'uso di un'arma, porto ingiustificato di coltello e per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. e, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della omessa applicazione delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento sia alla gravità del fatto, desunta dalle modalità di esecuzione, sia alla personalità dell'imputato, già attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per altri reati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così