Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for excessive penalty not in request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants against their plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued the sentence was excessive and lacked proper reasoning, but the court held that under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, such appeals are limited to specific grounds like the expression of the defendant's will or legal qualification errors. Since the claim of excessive penalty did not render the sentence illegal or fall within the permitted grounds, the appeals were rejected and the defendants ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding claims of excessive penalty that do not constitute illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALKANOVIC TARABAS nato a ROMA il 17/02/2000 SULEJMANOVIC MEVLUDIN nato a VIMERCATE il 30/09/1992 avverso la sentenza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle par-7-; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Tarabas Salkanovic ed a Mevludin Sulejmanovic la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto aggravato; - che il ricorso degli imputati, che si dolgono della illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribde per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la misura eccessiva della pena che non determini l'illegalità della stessa e la mancata applicazione delle attenuanti generiche non incluse nella richiesta di applicazione di pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.1n1, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i