Ordinanza — n. 15604/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCANDATO ESMERALDA BRIGIDA nato a MILANO il 05/05/1972 parte offesa nel procedimento c/ OTTAVIANO EVANGELISTA nato a MODICA il 23/02/1951 ANELI LUIGI SALVATORE nato a ROSOLINI il 01/01/1946 SPATOLA GIOVANNA nato a ROSOLINI il 28/04/1948 avverso l'ordinanza del 25/08/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15604/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCANDATO ESMERALDA BRIGIDA nato a MILANO il 05/05/1972 parte offesa nel procedimento c/ OTTAVIANO EVANGELISTA nato a MODICA il 23/02/1951 ANELI LUIGI SALVATORE nato a ROSOLINI il 01/01/1946 SPATOLA GIOVANNA nato a ROSOLINI il 28/04/1948 avverso l'ordinanza del 25/08/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCANDATO ESMERALDA BRIGIDA nato a MILANO il 05/05/1972 parte offesa nel procedimento c/ OTTAVIANO EVANGELISTA nato a MODICA il 23/02/1951 ANELI LUIGI SALVATORE nato a ROSOLINI il 01/01/1946 SPATOLA GIOVANNA nato a ROSOLINI il 28/04/1948 avverso l'ordinanza del 25/08/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Esmeralda Brigida Bencadato propone reclamo avverso il provvedimento di archiviazione di cui in epigrafe, in quanto emesso senza che la stessa, quale erede del denunciante Luigi Bencadato, fosse stata previamente avvisata; - che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona offesa, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di apposito mandato difensivo (Sez. 6, n. 2330 del 15/01/2014, rv. N. 258256); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso