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Ordinanza — n. 15601/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI VERONIKA nato a LIVORNO il 20/03/1983 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Veronika De Mitri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di tentato furto.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Veronika De Mitri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di tentato furto.

Parole chiave

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tentato furto furto per mestiere indagine per furto furto di lieve entità licenziamento per furto delitto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Inoltre, il Collegio rammenta che al fine di concedere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI VERONIKA nato a LIVORNO il 20/03/1983 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Veronika De Mitri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di tentato furto.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dosimetria sanzionatoria ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura (mancata considerazione della personalità della ricorrente e minima lesione del bene giuridico protetto) già adeguatamente valutati dalla Corte di merito, che li ha superati con corretti argomenti giuridici (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata relative alla congruità della pena irrogata).

Inoltre, il Collegio rammenta che al fine di concedere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento - compresi i precedenti penali - attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); sui precedenti penali come ostacolo al beneficio, vedi espressamente Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016 De Cotiis, Rv. 265826. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha non illogicamente valorizzato in chiave negativa la tipologia di condotta, l'imputata ha tentato di sottrarre superalcolici, in relazione ai precedenti penali per guida in stato di ebbrezza.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 200Ci). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il