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Ordinanza — n. 15600/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15600/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORLINO GIOVANNI PIO nato a FOGGIA il 11/06/1988 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Giovanni Pio Morlino avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari di conferma della condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 15600/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto Giovanni Pio Morlino avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari di conferma della condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 cod. pen.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte inganno sull'identità falsità ideologica in documenti sviamento della giustizia attendibilità dei testimoni false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Visto il ricorso proposto Giovanni Pio Morlino avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari di conferma della condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORLINO GIOVANNI PIO nato a FOGGIA il 11/06/1988 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto Giovanni Pio Morlino avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari di conferma della condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 cod. pen.

2. Considerato che in data 10.11.2022 è stata depositata rinuncia all'impugnazione da parte del difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, avv. Schiavone, nonché, successivamente, richiesta di condanna al minimo della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

5. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 20