Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding insufficient reasoning on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Costa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Costa argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances by ignoring his criminal record, but the Court found this claim manifestly unfounded. The Court ruled that the trial judge correctly explained why prior theft convictions demonstrated high social danger, making the denial of leniency legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court may limit its examination of mitigating circumstances to the single element it deems predominant, and prior criminal records can alone suffice to justify denying generic mitigation based on the offender's personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ALESSANDRO nato a PALERMO il 02/07/1987 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Alessandro Costa avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato ci furto pluriaggravato e per quello di cui all'art. 707 cod. pen.
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione insufficiente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la considerazione dei precedenti penali del ricorrente, è inammissibile perché manifestamente infondato. Il giudice di merito ha ben spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.: i numerosi, specifici precedenti penali per furto e reati contro il patrimonio, che denotano un'accentuata pericolosità sociale. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è ferma da tempo nel ritenere che, al fine di concedere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento - compresi i precedenti penali - attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); sui precedenti penali come ostacolo al beneficio, vedi espressamente Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016 De Cotiis, Rv. 265826.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8