Italian Supreme Court dismisses appeal as generic complaints lack specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Antonino Prestigiacomo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated burglary, arguing insufficient reasoning for the denial of acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the arguments were merely generic grievances without explaining the specific legal reasons supporting the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal based on insufficient reasoning is inadmissible if it consists of mere generic complaints that fail to explain the legal grounds supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIGIACOMO ANTONINO nato a PALERMO il 22/07/1974 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonino Prestigiacomo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione aggravato.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione insufficiente in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché costituito da mere doglianze generiche che non spiegano le ragioni giuridiche che sorreggono la richiesta, limitandosi a sostenere apoditticamente la mancanza di elementi che sostengano l'affermazione di responsab lità.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2023