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Ordinanza — n. 15584/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated affray, rejecting self-defense and mitigation claims as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Antonio Montana inadmissible regarding his conviction for aggravated affray. The appellant argued for self-defense and general mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and factually unsupported. The court ruled that appellate judges cannot re-evaluate facts or grant self-defense in mutual fights without clear, unforeseen new offenses, and that mitigating circumstances require positive elements absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.: In mutual affray cases, self-defense is generally inapplicable due to reciprocal intent, and mitigating circumstances require positive personal elements rather than mere absence of negatives.

Parole chiave

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aggravated affray self-defense inaffray mutual combat mitigating circumstances appellate review limits criminal appeal inadmissibility Italian criminal code omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 52 cod. pen.
La difesa, in altre parole, per essere idonea ad integrare la scriminante dell'art. 52 cod. pen. deve essere "passiva" (cfr.
Art. 62 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui quali si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- 2 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 52 cod. pen
La difesa, in altre parole, per essere idonea ad integrare la scriminante dell'art. 52 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7(10/2015)
Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019
Sez. 5, n. 33112 del 8/10/2020
Sez. 5, n. 33112 del 8/10/2020, Borghi, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep.
Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANA ANTONIO nato a CHIUSA SCLAFANI il 07/12/1949 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; aig OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonio Montana avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di rissa aggravata.

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla denuncia della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla sussistenza della scriminante della legittima difesa, è inammissibile, sia perché generico, fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, sia perché manifestamente infondati e meramente rivalutativi in fatto. Invero, è noto che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7(10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte d'Appello ha dato ampiamente conto delle ragioni di esclusione della legittima difesa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata soprattutto): il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di evitare il coinvolgimento nella rissa chiamando le forze di polizia se aggredito ed invece, sia pur a voler ammettere che fosse stato in parte provocato, egli ha reagito attivamente ponendo in essere condotte aggressive e lesive. Il collegio rammenta che è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019, dep. 2020, Titone, Rv. 279085 e conformi precedenti).

La difesa, in altre parole, per essere idonea ad integrare la scriminante dell'art. 52 cod. pen. deve essere "passiva" (cfr. Sez. 5, n. 33112 del 8/10/2020, Borghi, Rv. 279972).

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui quali si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- 2 bis cod. pen., si rivela, oltre che reiterativo di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici del merito con corrette argomentazioni giuridiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), anche manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ed anzi puntuale nel ricostruire le ragioni in base alle quali non si è ritenuto possibile riconoscere le attenuanti generiche (in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'adeguatezza della dosimetria sanzionatoria al grave disvalore della condotta, nonché in considerazione dell'assenza di elementi favorevoli all'imputato).

Del resto, quanto al diniego della concessione delle attenuanti generiche, è noto che al giudice del merito chiamato a decidere di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché - come accaduto nel caso di specie - non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Inoltre, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 200)). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass