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Ordinanza — n. 15578/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grievances and mere complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Santamaria's appeal against the second-instance conviction for attempted aggravated theft inadmissible. The appellant argued violations of procedural articles regarding responsibility and law, but the court found these grounds generic and merely restating arguments already properly addressed by the lower court. The decision emphasized that appellate review excludes re-evaluating factual elements or adopting new fact-finding parameters absent manifest illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 190, 191 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals consisting solely of generic grievances or mere complaints without specific legal arguments are inadmissible, as they do not constitute a valid challenge to the lower court's reasoned decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances mere complaints procedural law Cassazione review tentato furto furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 190 cod. proc. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAMARIA GIUSEPPE nato a MESSINA il 27/07/1964 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giuseppe Santamaria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina di conferma della condanna dell'imputato per il reato di tentato furto aggravato.

2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e violazione di legge in relazione agli artt. 190 e 191 cod. proc. pen., sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnai:a, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla condotta dell'imputato ed alla sussistenza dei reati). I motivi sono anche, nel loro nucleo essenziale, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che tentano di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità, tanto più in presenza di una motivazione ben argomentata, che supera anche l'obiezione relativa al mancato riconoscimento del ricorrente in dibattimento da parte della vittima del reato, spiegando come l'individuazione sia certa sulla base dei filmati delle telecamere del panificio teatro del tentativo di furto e del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria, che già conosceva l'imputato, mentre del tutto apodittica e priva di fondamento è l'eccezione circa l'inutilizzabilità di detto riconoscimento investigativo.

In ultima analisi, il Collegio rammenta che esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis