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Ordinanza — n. 15570/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15570/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI OMAR nato il 13/12/1972 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Omar Ali avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato, riconosciuta l'attenuante del danno della lieve entità del danno e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti previste dall'art. 625, comma primo, n. 4 e dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 625 cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 15570/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Omar Ali avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato, riconosciuta l'attenuante del danno della lieve entità del danno e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti previste dall'art. 625, comma primo, n. 4 e dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione tentato omicidio aggravato aggravamento della pena alleggerimento della pena attenuazione della pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Non è, pertanto, consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere, ai sensi del comma terzo dell'art. 69 cod. pen., alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez.
art. 625 cod. pen
che, relativamente al delitto di furto in abitazione e furto con strappo, prevede che le aggravanti elencate nell'art. 625 cod. pen.
art. 624 cod. pen
La fattispecie sottoposta al Collegio è, invece, relativa al reato di furto ex art. 624 cod. pen., aggravato da una delle circostanze previste dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI OMAR nato il 13/12/1972 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Omar Ali avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato, riconosciuta l'attenuante del danno della lieve entità del danno e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti previste dall'art. 625, comma primo, n. 4 e dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen. deducendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto sottrarre al bilanciamento una delle due circostanze aggravanti ad effetto speciale, è manifestamente infondato poiché incentrato su una disposizione diversa da quella che, invece, regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, vale a dire l'art. 69 cod. pen. Invero, proprio ragionando sull'interpretazione di tale norma, rubricata con l'inequivoca endiadi "Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti", la Cassazione ha costantemente affermato che, in tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime concerne solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti; la preclusione al bilanciamento unitario opera solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, Angelini, Rv. 281217).

Non è, pertanto, consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere, ai sensi del comma terzo dell'art. 69 cod. pen., alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/6/2021, Cardaropoli, Rv. 281671; Sez. 5, n. 12988 del 22/2/2012, Benatti, Rv. 252313; Sez. 5, n. 499:L del 28/4/1981, Morandi, Rv. 149034); sempre che, ovviamente, non si tratti di aggravanti che divengono "privilegiate" nel giudizio di comparazione e siano autonomamente valutate, quindi, in forza di una norma appositamente prevista: in tema, si richiama la recente sentenza Sez.

U, n. 42414 del 29/4/2021, Cena, Rv. 282096 relativa alla disposizione speciale di cui all'art. 624-bis, comma 4, cod. pen. che, relativamente al delitto di furto in abitazione e furto con strappo, prevede che le aggravanti elencate nell'art. 625 cod. pen. siano sostanzialmente sottratte al giudizio di comparazione pur se concorrenti con altre aggravanti soggette a bilanciamento. La fattispecie sottoposta al Collegio è, invece, relativa al reato di furto ex art. 624 cod. pen., aggravato da una delle circostanze previste dall'art. 625 cod. pen. (l'aver agito con destrezza), sicchè andava applicato il criterio di bilanciamento unitario con le ritenute circostanze attenuanti generiche, ai sensi del citato comma terzo dell'art. 69 cod. pen.

Espressamente le Sezioni Unite "Cena", già richiamate, hanno chiarito che "un vincolo alla discrezionalità del giudizio di bilanciamento previsto da tale disposizione è stato introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (nota come c.d. ex-Cirielli), che, modificando l'art. 69, quarto comma, cod. pen, ha stabilito il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, limitando la comparazione favorevole all'imputato alla sola equivalenza. La recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. ha, pertanto, carattere di circostanza a "privilegio" parziale, ovvero a c.d. blindatura debole, nel senso che si sottrae al bilanciamento in termini di minusvalenza, ma ha resistenza parzialmente vincibile mediante la neutralizzazione del possibile aumento a seguito di un giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti." Il giudizio in equivalenza operato dal giudice d'appello nel caso di specie è, pertanto, del tutto corretto sicchè l'argomento difensivo è manifestamente infondato, oltre che inammissibile per genericità quanto all'interesse concreto ad eccepire la censura.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am