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Ordinanza — n. 15569/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15569/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO FABIAN nato a PISA il 29/05/1978 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da FabiamMarciano avverso la sentenza' della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato e furto semplice, quest'ultimo a seguito di riqualificazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da FabiamMarciano avverso la sentenza' della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato e furto semplice, quest'ultimo a seguito di riqualificazione.

Parole chiave

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furto di lieve entità imputazione di furto reato flagrante perseguimento penale per truffa rapina qualificata prove fabbricate
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO FABIAN nato a PISA il 29/05/1978 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da FabiamMarciano avverso la sentenza' della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato e furto semplice, quest'ultimo a seguito di riqualificazione.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in riferimento al diniego della libertà controllata, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già adeguatamente ritenute inidonee a fondare l'applicazione della misura alternativa.

3. Il difensore di Marciano Fabian ha depositato conclusioni scritte con le quali si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 3.1. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2