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Ordinanza — n. 15566/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15566/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15566/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAREDDA EFREM nato a CAGLIARI il 02/04/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; a OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Efrem Caredda avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Efrem Caredda avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato.

Parole chiave

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imputazione di furto truffa aggravata furto di dati scippo furto di lieve entità reato flagrante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAREDDA EFREM nato a CAGLIARI il 02/04/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; a OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Efrem Caredda avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui sono contestati vizi di motivazione in riferimento alla ritenuta recidiva, è manifestamente infondato poiché la motivazione del provvedimento impugnato evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio