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Ordinanza — n. 15560/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15560/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15560/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA UGO nato a FOGGIA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia del 22 febbraio 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Ugo Stella per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente si limita a reiterare in questa sede, peraltro in modo generico, un profilo di censura già rigettato dalla Corte di appello con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, senza confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di secondo grado a base della loro decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15560/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa messa in circolazione di monete false imputazione di furto ricettazione altri reati accusa penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA UGO nato a FOGGIA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia del 22 febbraio 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Ugo Stella per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente si limita a reiterare in questa sede, peraltro in modo generico, un profilo di censura già rigettato dalla Corte di appello con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, senza confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di secondo grado a base della loro decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il