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Ordinanza — n. 15556/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, rejecting claims of unproven intent and arbitrary denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for theft. The appellant argued that the prosecution failed to prove criminal intent and that the denial of generic mitigating circumstances was arbitrary. The court rejected these claims, stating that appellate review cannot re-evaluate evidence and that judges have discretion to select relevant facts when denying mitigation without needing to address every argument.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as appellate courts cannot re-evaluate evidence, and judges may deny generic mitigating circumstances by referencing only decisive elements without addressing all arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility proof of criminal intent generic mitigating circumstances appellate review limits theft conviction upholding falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti specifici dell'imputata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 455 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale dipoi del 17 maggio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Filomena Lupo per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO FILOMENA nato a CERIGNOLA il 14/02/1971 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale dipoi del 17 maggio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Filomena Lupo per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata, che si duole della illogicità della motivazione e della violazione della norma incriminatrice in relazione all'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, atteso che in realtà esso è volto a sostenere che il dolo non è provato, invocando una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo del ricorso, volto a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti specifici dell'imputata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle /1 ammende. Così