Italian court dismisses generic appeal against criminal conviction for theft as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant, convicted of aggravated theft, argued the lower court's reasoning was merely apparent, but the court found the appeal extremely generic and unsupported by facts. The decision rests on the principle that a generic complaint without specific legal grounds does not justify overturning a clear judicial reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, lacking specific grounds to challenge the lower court's logical-legal reasoning.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE DAIGARO nato a SARONNO il 16/03/1986 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 14 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Daigaro Fulle per tre reati di furto pluriaggravato, dei quali uno consumato e due tentati e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mera apparenza della motivazione, è estremamente generico e comunque manifestamente infondato, atteso che dalla lettura della motivazione è possibile comprendere l'iter logico- giuridico della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0