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Ordinanza — n. 15554/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15554/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIGIONEA ELENA nato il 06/01/1978 STROE ALEXANDRU CATALIN nato il 01/08/1993 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; //f - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, applicando ad Alexandru Catalin Stroe il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Pesaro del 3 dicembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità del predetto e di Elena Gigionea per il reato di tentato furto e, applicata la recidiva specifica ed infraquinquennale alla Gigionea, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi del ricorso della imputata Gigionea sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità, e comunque sono estremamente generici e come tali inammissibili; - che il ricorso dell'imputato Stroe è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., indicando le ragioni per le quali l'offesa non appare particolarmente tenue, considerato il valore della refurtiva e le modalità esecutive del reato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., indicando le ragioni per le quali l'offesa non appare particolarmente tenue, considerato il valore della refurtiva e le modalità esecutive del reato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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tentato furto sanzione penale furto di lieve entità licenziamento per furto pentito attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIGIONEA ELENA nato il 06/01/1978 STROE ALEXANDRU CATALIN nato il 01/08/1993 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; //f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, applicando ad Alexandru Catalin Stroe il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza del Tribunale di Pesaro del 3 dicembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità del predetto e di Elena Gigionea per il reato di tentato furto e, applicata la recidiva specifica ed infraquinquennale alla Gigionea, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi del ricorso della imputata Gigionea sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità, e comunque sono estremamente generici e come tali inammissibili; - che il ricorso dell'imputato Stroe è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., indicando le ragioni per le quali l'offesa non appare particolarmente tenue, considerato il valore della refurtiva e le modalità esecutive del reato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec