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Ordinanza — n. 15553/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for extreme genericity; defendant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15553/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to its extreme lack of specificity. The appellant, Romeo, challenged a second-instance judgment confirming his conviction for burglary with a mitigating circumstance applied. The court ruled that the grounds for appeal were too vague to constitute a valid legal objection, resulting in the dismissal of the request and an order for the defendant to cover procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are extremely generic and fail to specify the legal or factual errors alleged.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility extreme genericity standard procedural dismissal court costs allocation burial conviction appeal risarcimento per atto illecito furto aggravato danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 606, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO DOMENICO LUIGI nato a MARSALA il 26/09/1972 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 2 luglio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Luigi Romeo per il reato di furto in abitazione e, applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08