Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to repetition of previously rejected arguments and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Mario Piacenti and Bruna Grillo inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a partial reduction of their sentence for attempted aggravated theft, but the court found their arguments were merely repetitions of issues already rejected by the lower appellate court. Specifically, the court ruled that the grounds raised were either already disallowed or excessively generic, preventing the appeals from being substantively examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they reproduce arguments already rejected by the lower court or if the grounds are excessively generic, thereby failing to meet the requirement of novelty and specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIACENTI MARIO nato a CATANIA il 04/04/1964 GRILLO BRUNA nato a CATANIA il 25/01/1971 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 28 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Mario Piacenti e Bruna Grillo per il reato di tentato furto aggravato e, applicata la recidiva infraquinquennale al Piacenti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi dei ricorsi degli imputati sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già dedotti con l'appello e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti con i quali gli odierni ricorrenti mostrano di non volersi confrontare; - che il motivo del ricorso dell'imputata Grillo con il quale la ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto già il corrispondente motivo di appello risultava inammissibile a causa della sua estrema genericità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso