Ordinanza — n. 15550/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LOREDANA nato a PALERMO il 21/08/1980 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 13 aprile 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Loredana Ferrara per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione, e comunque infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15550/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LOREDANA nato a PALERMO il 21/08/1980 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 13 aprile 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Loredana Ferrara per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata infraquinquennale, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell'impugnazione, e comunque infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il