Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual challenges and generic arguments under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the attempted theft was unpunishable under Article 49 of the Penal Code, but the court rejected this as a factual challenge rather than a legal one. Furthermore, the court found the second ground of appeal too generic because it did not address the specific arguments presented by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 49 cod. pen.: An appeal challenging the constitution of the crime of attempt based on factual inappropriateness is inadmissible, and generic arguments failing to engage with the lower court's reasoning result in dismissal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO GASPARE nato a MARSALA il 28/08/1982 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 20 luglio 2017 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Gaspare D'Aguanno per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, volto a lamentare la violazione dell'art. 49 cod. pen. sostenendo l'inidoneità e quindi la non punibilità del tentativo, è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto; - che il secondo motivo di ricorso appare generico, in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni esplicitate dalla Corte di appello al punto 3.2. della motivazione della sentenza qui impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso