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Ordinanza — n. 15546/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15546/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELONI DANIELE nato a SCAFA il 11/05/1971 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto del 13 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Daniele Angeloni per il reato di cui all'art.455 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato sono inammissibili in quanto volti a reiterare profili di censura già sollevati e sui quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta con motivazione esente da contraddizioni ed illogicità, senza muovere una critica specifica alle ragioni poste a base della decisione; - che il terzo motivo risulta estremamente generico; - che il quarto motivo appare manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15546/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato sono inammissibili in quanto volti a reiterare profili di censura già sollevati e sui quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta con motivazione esente da contraddizioni ed illogicità, senza muovere una critica specifica alle ragioni poste a base della decisione; - che il terzo motivo risulta estremamente generico; - che il quarto motivo appare manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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falsificazione di valori di bollo ufficiali riproduzione e imitazione di biglietti di banca inchiesta per falsità atti sanzioni pecuniarie divieto di finanziamento monetario assegno bancario

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELONI DANIELE nato a SCAFA il 11/05/1971 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto del 13 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Daniele Angeloni per il reato di cui all'art.455 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato sono inammissibili in quanto volti a reiterare profili di censura già sollevati e sui quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta con motivazione esente da contraddizioni ed illogicità, senza muovere una critica specifica alle ragioni poste a base della decisione; - che il terzo motivo risulta estremamente generico; - che il quarto motivo appare manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci