Ordinanza — n. 15544/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURIALE GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 29/11/1992 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 20 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Curiale per il reato di furto aggravato di energia elettrica ed occupazione abusiva di immobile e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i tre motivi del ricorso dell'imputato, volti a lamentare la mancanza, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i due reati ed al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha fornito motivazione adeguata ed esente da contraddizioni o illogicità in ordine ai corrispondenti motivi di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15544/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURIALE GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 29/11/1992 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 20 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Curiale per il reato di furto aggravato di energia elettrica ed occupazione abusiva di immobile e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i tre motivi del ricorso dell'imputato, volti a lamentare la mancanza, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i due reati ed al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha fornito motivazione adeguata ed esente da contraddizioni o illogicità in ordine ai corrispondenti motivi di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso